Uscito il Decreto Attuativo che stabilisce le modalità per la domanda di rilascio della patente nei cantieri temporanei e mobili: in vigore dal 1° ottobre 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che contiene il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il nuovo regime entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, salvo eventuali proroghe dell’ultima ora.

 

Destinatari del provvedimento

Il Decreto si rivolge principalmente a:

  • Imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • Lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Esenzioni

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Potete scegliere 2 diverse modalità,  di seguito trovate illustrate in arancione e in blu le 2 strade che la vostra Azienda può intraprendere

Si informa che l’invio tramite PEC non sostituisce la procedura di presentazione della domanda per il rilascio della patente edile, la quale deve essere effettuata esclusivamente attraverso il gestionale dell’Ispettorato del Lavoro. L’invio tramite PEC concede esclusivamente una proroga di 30 giorni per completare tale procedura.

 

IN CASO DI APPALTI E SUB-APPALTI: Il committente o il responsabile dei lavori o l’Azienda Appaltante – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo – deve verificare il possesso della patente a crediti ( o dell’Attestazione SOA ), anche in caso di subappalto.

Modalità di richiesta – Portale INL (Richiesta Ufficiale Patente) – Dal 01/10/2024

  1. La domanda per ottenere la patente in formato digitale deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  2. L’accesso avviene solamente tramite SPID del Legale Rappresentante;
  3. È necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
    • Aziende con dipendenti:
      • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
      • Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
      • Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
      • Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
      • Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
      • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.
    • Lavoratori Autonomi (No Dipendenti):
      • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
      • Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
      • Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il possesso di alcuni requisiti (lettere a, c, e) è attestato tramite autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
  5. Gli altri requisiti (lettere b, d, f) sono attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
  6. Una volta effettuato l’accesso caricare quanto richiesto e stampare la ricevuta di richiesta della patente.

 

Modalità di richiesta Provvisoria – PEC – Dal 01/10/2024

  1. In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
  2. La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  3. In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024. 
  4. Ovviamente, con tale autocertificazione si dichiara che l’azienda è in regola con tutti i documenti; pertanto, si consiglia di verificarli.
  5. Una volta inviata la PEC, stampare la ricevuta d’invio ed archiviarla assieme alla documentazione.
  6. In caso di controllo, l’INL procederà alla verifica dell’effettiva presenza dei documenti dichiarati al 01/10/2024.

 

Indirizzo PECdichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

N.B. I soggetti devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

Per ulteriori informazioni sulla patente invitiamo i nostri clienti alla lettura della circolare del INL del 23/09/2024

Non esitate a contattarci.

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