chi è l'rls ?
un approfondimento sulle sue responsabilità

Devo eleggere un RLS……. Ok ma chi è?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura, che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore. Secondo la normativa, infatti, i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona, che faccia da portavoce a quelle che sono le loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

OK, ma la devo far eleggere o la scelgo io Datore di Lavoro?

L’RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali. Una volta che i lavoratori eleggono un RLS, questo va nominato con nomina scritta, datata e sottoscritta da Datore Di lavoro e Rappresentante scelto.

 

Aah, e cosa farebbe?

Si riportano quattro delle principali attribuzioni del RLS (art 50 del D.lgs. 81/08):

  • È consultato in merito alla valutazione dei rischi;
  • Riceve (su sua richiesta) e firma il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • È consultato in merito all’organizzazione della formazione ed alla scelta dei DPI;

 

Ma deve formarsi?

Come riportato nella parte iniziale del presente articolo l’RLS, subito dopo essere stato eletto, deve frequentare un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra i 50 lavoratori.

 

Troppe cose da fare…. E se non faccio nulla?

La normativa prevede che il Datore di lavoro sia sanzionabile solamente se non richiede (in forma scritta e dandone evidenza) ai lavoratori di comunicargli il nominativo del loro Rappresentante.

 

È bene ricordare che l’RLS deve essere designato anche in presenza di un solo lavoratore ma ci sono delle eccezioni, ossia casi in cui la normativa non prevede tale obbligo, eccone alcuni esempi:

 

  • Imprese familiari
  • Aziende dove sono impiegati solo lavoratori a progetto purché la prestazione lavorativa non si svolga nei luoghi di lavoro del committente
  • Lavoratori a domicilio, compresi chi svolge attività di portierato nei condomini.

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